Gazzetta Ufficiale N. 1 del 2 Gennaio 2008
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 15 Dicembre 2007
Determinazione delle modalita' per la vendita sul mercato, per l'anno 2008, dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e
integrazioni (di seguito: il decreto legislativo n. 79/1999), ed in
particolare l'art. 3, comma 12, che prevede che il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio
provvedimento, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni
relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da
altri operatori nazionali, da parte dell'Enel Spa al Gestore della
rete di trasmissione nazionale Spa;
Visti altresi' gli articoli 1, comma 2, e 3, commi 2 e 4 del
decreto legislativo n. 79/1999, che prevedono che gli indirizzi
strategici ed operativi del Gestore della rete di trasmissione
nazionale Spa sono definiti dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 21 gennaio 2000, concernente l'assunzione della
titolarita' e delle funzioni da parte del Gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa a decorrere dal 1° aprile 2000;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive
19 dicembre 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 199 alla
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, concernente
l'approvazione del testo integrato della disciplina del mercato
elettrico e l'assunzione di responsabilita' del Gestore del mercato
elettrico Spa relativamente al mercato elettrico a decorrere
dall'8 gennaio 2004;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito:
il decreto legislativo n. 387/2003) concernente attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 maggio 2004, concernente criteri, modalita' e condizioni per
l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica
nazionale di trasmissione, e in particolare l'art. 1, comma 1,
lettera a), secondo il quale beni, rapporti giuridici e personale
afferenti alle funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13, e di cui
all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, nonche' le
attivita' correlate di cui al decreto legislativo n. 387/2003,
rimangono in capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa
anche a seguito dell'unificazione della proprieta' e della gestione
della rete;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: la legge n.
239/2004) concernente il riordino del settore energetico, nonche'
delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di energia;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con la
legge 3 agosto 2007, n. 125, (di seguito la legge n. 125/2007)
recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie
in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, ed in
particolare l'art. 1, commi 2 e 4, concernenti rispettivamente il
servizio di tutela e il servizio di salvaguardia;
Visto il Regolamento, applicato dal Gestore del sistema elettrico
GRTN Spa, per la disciplina del trasferimento dei diritti relativi
all'acquisto dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del
decreto legislativo n. 79/1999, (cosiddetti diritti Cip n. 6/92)
assegnati per l'anno 2007, tra Acquirente unico Spa e il mercato
libero, nel caso di passaggio dei clienti finali dal mercato
vincolato al mercato libero e viceversa, approvato dal Ministero
delle attivita' produttive con nota del 1° giugno 2007, prot. 9615,
ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del Ministro delle
attivita' produttive 14 dicembre 2006.
Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico, del
29 ottobre 2007, prot. 18100, con cui e' approvata la proposta di
modifica al suddetto Regolamento per il trasferimento dei diritti Cip
6 trasmessa dal Gestore dei servizi elettrico Spa in data
19 settembre 2007;
Vista la lettera del Gestore del mercato elettrico Spa del
1° ottobre 2007, prot. 2930, con cui sono fornite indicazioni sul
prezzo medio di mercato dell'energia elettrica scambiata nel sistema
delle offerte;
Vista la lettera del Gestore dei servizi elettrici - GSE Spa del
4 ottobre 2007, prot. 193, con cui si indica in 4.900 MW la capacita'
produttiva relativa all'energia elettrica di cui all'art. 3,
comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 assegnabile per l'anno
2008;
Considerato che, in base a quanto comunicato dal Gestore del
mercato elettrico Spa con la citata lettera 1° ottobre 2007, il
prezzo medio di mercato dell'energia elettrica, calcolato come media
aritmetica nel periodo 1° gennaio 2007 - 30 settembre 2007, e'
risultato pari a 67,79 euro/MWh;
Considerato che le attuali previsioni sull'andamento, per l'anno
2008, dei prezzi dei combustibili utilizzati per la produzione di
energia elettrica mostrano tendenza ad una riduzione degli stessi
rispetto ai valori dell'anno 2007;
Considerato che, ai fini del collocamento nel sistema delle offerte
dell'energia elettrica ritirata ai sensi dei decreti ministeriali
sopra indicati, non e' rilevante distinguere tra l'energia derivante
da capacita' programmabile e quella derivante da capacita' non
programmabile e che, pertanto, cosi' come gia' effettuato nelle
modalita' di assegnazione adottate per l'anno 2007, potranno essere
adottate modalita' omogenee per il collocamento dell'energia
complessivamente nella disponibilita' del Gestore dei servizi
elettrici;
Ritenuto necessario prevedere la partecipazione alla procedura di
assegnazione della citata energia dell'Acquirente unico Spa che,
nell'ambito del "regime di tutela" di cui alla legge n. 125/2007,
svolge la funzione di garante della fornitura dei clienti finali,
domestici e piccole imprese, che non esercitano il diritto di
recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia
elettrica;
Ritenuto necessario prevedere, anche per l'anno 2008 il
trasferimento dei diritti assegnati tra Acquirente Unico Spa e il
mercato libero, nel caso in cui il cliente finale lasci il mercato
tutelato e passi al mercato libero, mediante applicazione di
modalita' analoghe a quelle adottate nel corso dall'anno 2007;
Ritenuto opportuno, nella ripartizione iniziale dei diritti tra
mercato libero e mercato tutelato, tenere conto del tasso di
riduzione dei consumi del mercato rifornito da Acquirente Unico spa
come registrato nel 2007 e delle stime fornite dalla medesima
societa' riguardo al perimetro del mercato da approvvigionare nel
2008, ferma restando l'operativita' del meccanismo di trasferimento
dei diritti assegnati di cui al punto precedente;
Ritenuto che nell'ambito del mercato libero siano compresi anche i
clienti in regime di salvaguardia ai fini della ripartizione dei
diritti assegnabili tra mercato libero e mercato tutelato;
Ritenuto opportuno definire condizioni di cessione che riflettano
il prezzo medio dell'energia elettrica come risultante dal sistema
delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999,
mantenendo rispetto a tale prezzo condizioni di approvvigionamento
vantaggiose, senza incidere in maniera rilevante sulle tariffe;
Ritenuto opportuno che il prezzo di cessione sopra definito sia
aggiornato in ragione dell'andamento, calcolato su base trimestrale,
dell'indice dei prezzi di cui all'art. 5 del decreto del Ministero
delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, recante "approvazione
del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico.
Assunzione di responsabilita' del Gestore del mercato elettrico Spa
relativamente al mercato elettrico", in modo tale da mantenere
sostanzialmente stabili la convenienza delle condizioni di
approvvigionamento e l'impatto complessivo sulla tariffa;
Ritenuto necessario, al fine di minimizzare le revoche e le
riassegnazioni in corso d'anno, prevedere che i gestori di rete, in
cui ha sede il punto di prelievo dei singoli operatori che avanzano
richiesta di assegnazione, forniscano tempestivamente le
certificazioni necessarie per gli adempimenti del Gestore dei servizi
elettrici secondo le modalita' individuate dal medesimo Gestore;
Ritenuto opportuno prevedere analoghe modalita' di attuazione, per
quanto previsto dall'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n.
79/1999 relativamente alla cessione, da parte del Gestore dei servizi
elettrici dell'energia elettrica ritirata ai sensi del comma 3
dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonche' di quella
prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici ai sensi
del titolo IV, lettera b) del provvedimento CIP n. 6/1992, ceduta al
Gestore medesimo previa definizione di specifiche convenzioni
autorizzate dal Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue
modifiche e integrazioni (di seguito: il decreto legislativo n.
79/1999), integrate dai commi seguenti.
2. "Acquirente unico" e' la societa' Acquirente unico Spa, di cui
all'art. 4 del decreto legislativo n. 79/1999.
3. "Assegnatario" e' il soggetto che acquisisce la disponibilita'
di una quota parte dell'energia elettrica disponibile.
4. "Autorita" e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.
5. "Gestore del mercato" e' la societa' Gestore del mercato
elettrico Spa di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999.
6. "Gestore dei servizi elettrici" e' la societa' Gestore dei
servizi elettrici - GSE Spa, come chiamata a seguito del cambio di
denominazione del Gestore del sistema elettrico - GRTN Spa.
7. "Mercato elettrico" e' il sistema delle offerte di cui all'art.
5 del decreto legislativo n. 79/1999.
8. "Servizio di tutela" e' il servizio di vendita di energia
elettrica di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 125/2007.
9. "Servizio di salvaguardia" e' il servizio di vendita di energia
elettrica di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 125/2007.
10. "Punto di prelievo" e' il punto in cui l'energia elettrica
viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi.
Art. 2.
Energia elettrica assegnabile
1. Il Gestore dei servizi elettrici, sulla base degli impegni
assunti dai produttori e su base statistica prudenziale per la
produzione da fonti non programmabili, definisce la quantita' totale
di energia elettrica per l'anno 2008 da acquisire ai sensi del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
21 novembre 2000.
2. L'energia elettrica di cui al comma 1 e' ceduta agli operatori
tramite procedure di assegnazione, effettuate dal Gestore dei servizi
elettrici entro il 31 dicembre 2007, e disciplinate dalle
disposizioni di cui all'art. 3.
3. L'energia elettrica di cui al comma 1 e' destinata:
a) per una quota pari al 25% all'Acquirente unico per la
fornitura di energia elettrica dei clienti finali compresi nel
servizio di tutela;
b) per una quota pari al 75% ai clienti del mercato libero.
4. I clienti, al fine di partecipare alla procedura di assegnazione
di cui all'art. 3, dichiarano di non essere compresi tra i clienti
che hanno diritto al servizio di tutela.
Art. 3.
Procedura di assegnazione
1. Ai fini dell'espletamento della procedura di assegnazione
dell'energia elettrica di cui al comma 2 dell'art. 2, il Gestore dei
servizi elettrici pubblica nel proprio sito internet, con congruo
anticipo rispetto alla data fissata per le assegnazioni, un apposito
bando con descrizione particolareggiata della procedura di
assegnazione.
2. Ai fini della procedura di cui al comma 1, le richieste da parte
degli operatori, sono avanzate in base al consumo medio annuo di
energia elettrica, con modalita' coerenti a quelle di cui al punto 4
della deliberazione dell'Autorita' n. 248/2005, registrato nel corso
degli ultimi dodici mesi disponibili, come certificato dal gestore di
rete nella quale ha sede il punto di prelievo dell'operatore
medesimo. In mancanza di detta certificazione e' temporaneamente
valida, ai soli fini della partecipazione alla procedura di
assegnazione di cui al comma 1, un'autocertificazione da parte
dell'operatore.
3. Il Gestore dei servizi elettrici assegna, in termini di valore
orario costante per tutte le ore dell'anno 2008, l'energia elettrica
di cui all'art. 2, comma 1, tenendo conto delle quote di cui al
medesimo art. 2, comma 3, sulla base delle singole richieste avanzate
dagli operatori ovvero, nel caso in cui la richiesta complessiva sia
superiore alla quantita' assegnabile, secondo quote di energia
elettrica proporzionalmente ridotte.
4. Il prezzo di assegnazione, per il primo trimestre dell'anno
2008, e' pari a 68 euro/MWh ed e' adeguato in corso d'anno, con le
modalita' indicate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
in funzione dell'andamento, calcolato su base trimestrale,
dell'indice dei prezzi, di cui all'art. 5 del decreto del Ministro
delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, concernente
"approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato
elettrico. Assunzione di responsabilita' del Gestore del mercato
elettrico Spa relativamente al mercato elettrico".
5. A seguito della conclusione della procedura di assegnazione, il
Gestore dei servizi elettrici e gli operatori assegnatari stipulano
un contratto per differenza che impegna, con riferimento all'energia
assegnata:
a) gli operatori assegnatari ad approvvigionarsi sul mercato
elettrico per quantitativi non inferiori alle quote di energia
elettrica oraria assegnate ai sensi del comma 3;
b) il Gestore dei servizi elettrici a corrispondere a ciascun
operatore assegnatario, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al
prodotto tra l'energia elettrica oraria derivante dall'assegnazione
di cui al comma 3 e la differenza tra il prezzo di acquisto sul
mercato elettrico e il prezzo di cui al comma 4, se detta differenza
e' positiva;
c) ciascun operatore assegnatario a corrispondere al Gestore dei
servizi elettrici, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al
prodotto tra l'energia elettrica oraria derivante dall'assegnazione
di cui al comma 3 e la differenza tra il prezzo di acquisto sul
mercato elettrico e il prezzo di cui al comma 4, se detta differenza
e' negativa.
6. Il Gestore dei servizi elettrici adotta le regole che
disciplinano il trasferimento dei diritti assegnati tra il mercato
libero e l'Acquirente unico Spa, secondo modalita' analoghe a quelle
in vigore per l'anno 2007, nel caso di passaggio dei clienti finali
dal mercato tutelato al mercato libero, e le trasmette al Ministero
dello sviluppo economico per l'approvazione.
7. I gestori di rete nella quale ha sede il punto di prelievo dei
singoli operatori che avanzano richiesta di assegnazione sono tenuti
a fornire la certificazione di cui al comma 2, secondo modalita'
individuate dal Gestore dei servizi elettrici, in tempi utili al fine
di minimizzare le revoche e le riassegnazioni in corso d'anno.
Art. 4.
Controlli, revoca di diritti e sanzioni
1. Il Gestore dei servizi elettrici provvede ad effettuare
controlli sulla veridicita' dei contenuti delle certificazioni e
autocertificazioni di cui all'art. 3, comma 2, utilizzando a tal fine
le informazioni in proprio possesso nonche' quelle dell'acquirente
unico e dei distributori.
2. L'esito negativo dei controlli di cui al comma 1 comporta:
a) l'annullamento, nei confronti degli operatori assegnatari, dei
diritti delle assegnazioni di cui all'art. 3, alle corrispondenti
condizioni economiche di assegnazione;
b) la riassegnazione, da parte del Gestore dei servizi elettrici,
con le medesime procedure di cui all'art. 3, dell'energia resasi
disponibile a seguito dell'annullamento dei diritti di cui alla
precedente lettera a);
c) l'applicazione di sanzioni da parte dell'Autorita' nei
confronti degli operatori cui sono stati revocati i diritti delle
assegnazioni.
3. Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, il Gestore del
sistema elettrico comunica al Ministero dello sviluppo economico lo
stato di avanzamento delle iniziative connesse all'energia elettrica
di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, con
particolare riferimento alla nuova potenza entrata in esercizio e
alle quantita' complessive di energia prodotta.
Art. 5.
Copertura dei costi
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n.
79/1999, al fine di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal
Gestore dei servizi elettrici, l'Autorita' include negli oneri di
sistema i costi e i ricavi del Gestore dei servizi elettrici
derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, lettere b)
e c).
Art. 6.
Disposizioni finali
1. Il presente decreto sara' inviato alla registrazione della Corte
dei Conti ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 novembre 2007
Il Ministro: Bersani
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 250
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